QUALITÀ
Crescita e Sviluppo ha adottato un sistema di gestione aziendale conformemente a quanto stabilito dalla norma UNI EN ISO 9001, nel pieno rispetto dell’Etica Sociale, e di un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con i dettami del D.Lgs. n. 231 del 2001 disciplinante la responsabilità amministrativa delle società.
Modello di Organizzazione e Gestione
La Soc. Coop. Crescita e Sviluppo si è dotata di un modello di organizzazione, gestione e controllo coerente con i dettami del D.Lgs. n. 231 del 2001 disciplinante la responsabilità amministrativa delle società. Attraverso simile strumento la nostra Società ha inteso delineare al suo interno un sistema di governance in grado di garantire la piena e completa aderenza delle attività aziendali tipiche alle norme dell’ordinamento che ne regolamentano il relativo svolgimento.
L’articolato impianto 231 costituisce, dunque, per Crescita e Sviluppo, non soltanto il doveroso adempimento previsto dalla normativa nazionale per prevenire la commissione dei reati da parte delle funzioni aziendali, ma anche un mezzo per infondere all’interno della cooperativa la cultura della legalità nello svolgimento dei processi ad essa riferibili.
Venendo al Modello, esso si compone di una Parte Generale e allegati:
Parte Generale Codice Etico Parti Speciali Sistema Disciplinare Relazione Analisi dei Rischi Mappatura dei Processi Verbale Adozione Documentazione WB e Aggiornamento MOG 231
ISO 9001: Sistema di Gestione per la Qualità.
La cooperativa Crescita e Sviluppo è certificata secondo la norma UNI EN ISO 9001 dall’Ente di certificazione ICDQ ITALY, per le seguenti attività:
– Erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, infermieristici e riabilitativi, in regime domiciliare e residenziale
– Erogazione di servizi di assistenza socio-educativa presso centri sociali, a favore di adulti e minori diversamente abili in condizioni di disagio psico sociale
– Servizi di integrazione scolastica specialistica per minori diversamente abili
La norma UNI EN ISO 9001, definisce i requisiti, per la gestione di un sistema qualità. L’ottenimento della certificazione del Sistema Qualità, da parte di un ente terzo (cioè non legato al fornitore o all’acquirente), contribuisce ad assicurare al cliente il rispetto delle caratteristiche servizio e delle condizioni contrattuali pattuite. Oggi, la qualità di un servizio è comunemente definita “la capacità di conseguire soddisfacimento delle esigenze dei relativi utenti-clienti”.
A sua volta, la soddisfazione dell’utente-cliente risulta conseguita quando il servizio, considerato nel suo complesso e nei suoi singoli aspetti, viene percepito dall’utente come rispondente alle sue attese.
Questionario sulla Qualità
Politica integrata della Qualità
La Soc. Coop. Crescita e Sviluppo, che opera nel settore dell’assistenza sociale integrata, ha sentito l’esigenza di adeguarsi e di aggiornare il proprio campo d’azione, per rispondere alle esigenze dei clienti, al fine di razionalizzare risorse, professionalità e costi d’esercizio, consentendo allo stesso tempo, il mantenimento ed il miglioramento continuo della “qualità globale”.
Politica Aziendale (aggiornata al 13/03/2023)Whistleblowing Segnalazione di Illeciti
- Il Whistleblowing: cos’è? Come si attua?
In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 4 co. 1 del D.L.gs. 10 marzo 2023 n. 24 attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 sul Whistleblowing, è doveroso implementare un Canale Interno di Segnalazione il quale, garantendo la riservatezza dell’identità del segnalante nonché del contenuto della segnalazione, oltreché della documentazione eventualmente allegata alla medesima, permette a dipendenti, collaboratori, consulenti e altre categorie di soggetti individuati all’art. 2 del D.Lgs. 24/2023 citato di segnalare illeciti appresi in virtù dei rapporti di lavoro/collaborazione.
La presente Piattaforma in linea con le citate disposizioni normative garantisce la riservatezza dei dati immessi nel portale, anche mediante ricorso a strumenti di crittografia. - Come si effettua una segnalazione?
La segnalazione può avvenire nelle seguenti e tassative modalità:
1. Una piattaforma digitale per le segnalazioni di illeciti conforme alle succitate disposizioni del D.Lgs. 24/2023 e la cui gestione sarà affidata, così come contemplato dall’art. 4, co. 2 del Decreto cit. ad una persona o ad un Ufficio interno dedicato, ovvero ad un soggetto esterno, autonomo e con personale specificamente formato;
2. Un canale di segnalazione orale mediante possibilità per il segnalante di richiedere un appuntamento riservato con il soggetto incaricato come gestore della segnalazione (art. 4, co. 3, ultimo periodo).La segnalazione può essere compilata dal segnalante (“Whistleblower”):
A) Riportando le proprie generalità, ovvero
B) In modo anonimo, senza indicazione delle generalità.
A) Nel primo caso (indicando, cioè, le generalità) l’identità del segnalante rimarrà comunque riservata e verrà gestita – in linea con la succitata normativa di cui al D.Lg. 24/2023 – dal soggetto incaricato come gestore della segnalazione e potrà essere rivelata solo in casi tassativi espressamente previsti dalla Legge (procedimento penale, procedimento disciplinare in cui sia necessario rivelare l’identità del segnalante, in quest’ultimo caso previo consenso dell’interessato).
Ad ogni modo, il segnalante non potrà essere soggetto ad atti ritorsivi o discriminatori per aver segnalato una violazione od un illecito.
B) Nell’ipotesi, invece, di segnalazione formulata in forma anonima, questa verrà presa in considerazione solo in ipotesi particolari, ove cioè non appaia palesemente infondata e sia riscontrata da elementi oggettivi.
Sia nell’uno che nell’altro caso, se viene denunciata una violazione o segnalato un illecito mai realizzati o per i quali non è/sono responsabile/i la/e persona/e indicata/e, il segnalante si assumerà le relative responsabilità in ogni sede.
La segnalazione, anche se trasmessa in forma anonima, potrà essere in qualunque momento integrata con i dati identificativi o con eventuali ulteriori elementi utili alla decisione finale.
Tutte le segnalazioni saranno trattate nel rispetto della riservatezza del segnalante e di coloro che sono in essa coinvolti, in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali di cui al Reg. UE 2016/679 (GDPR) ed all’informativa privacy appositamente resa dal Titolare e saranno inviate ad altre istituzioni (es. Autorità Giudiziaria) solo e soltanto nei casi previsti e contemplati dalla Legge.
3. Cos’è la segnalazione esterna e quando può essere attivata?
Nelle ipotesi di cui all’art. 6 del D.Lgs. 24/2023, la segnalazione può essere presentata direttamente all’Autorità Nazionale Anticorruzione la quale, ha attivato un canale di segnalazione esterna che garantisce, anche tramite ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell’identità del segnalante.
Le condizioni per effettuare la segnalazione tramite il canale esterno sono le seguenti:
a) Quando non sia prevista l’attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall’articolo 4;
b) Se la persona segnalante abbia già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell’articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;
c) Qualora la persona segnalante abbia fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
d) Se la persona segnalante abbia fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
ANAC è tenuta a dare riscontro all’interessato entro tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, sei mesi dalla data di avviso di ricevimento della segnalazione o, in mancanza di detto avviso, dalla scadenza dei sette giorni dal ricevimento.
Il canale per le segnalazioni esterne istituito da ANAC è accessibile tramite il seguente indirizzo: https://whistleblowing.anticorruzione.it